IschiaFishing è un'associazione di amici con la passione per la pesca ed il mare. L'Associazione nasce con l'intento di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività della pesca sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato, della nautica e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia ed avviare attività di tutela del territorio e del mare e promozione del territorio al fine di incentivare anche l'attività turistica attraverso campagne di sensibilizzazione ed eventi pubblici. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S. e non solo ed anche in collaborazione con altre associazioni. L'ASD IschiaFIshing espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest'ultima.
STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
I
Atto costitutivo di:ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Il giorno 17 gennaio 2016 in Forio alla via Francesco Regine, 23 si sono riuniti i signori: Crescenzo Mendella, Massimo Bottiglieri, Carmine Elia, Di Meglio Mario, Luigi Romeo, Giuseppe Coppa, e Gabriele Varrella i quali hanno tra loro convenuto di costituire - una Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica IschiaFishing in acronimo A.S.D. IschiaFishing con sede alla via F. Regine, 23 - Comune di Forio. L'associazione qui costituita è regolata a tutti gli effetti dalle norme previste nello Statuto e nel Regolamento che vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. A comporre il primo Consiglio Direttivo composto di 7 (sette) membri vengono nominati all'unanimità per i primi 4 anni, in conformità agli articolo 13 dell'allegato Statuto, i signori: Crescenzo Mendella, Massimo Bottiglieri, Carmine Elia, Luigi Romeo, Giuseppe Coppa, Di Meglio Mario e Gabriele Varrella
Viene altresì conferita all'unanimità la carica : ( elezioni del gennaio 2024 )
di Presidente al Consigliere signor Bottiglieri Massimo
di Vice Presidente al Consigliere signor Gabriele Varrella
di Segretario al Consigliere signor Mendella Crescenzo
Consigliere Carmine Elia - Consigliere Romeo Luigi
Consigliere Panico Antonio - Consigliere D'Abundo Giuseppe
I membri del Consiglio Direttivo come sopra nominati dichiarano di accettare le cariche loro conferite.
I mezzi necessari al funzionamento dell'associazione sono rappresentati dalle entrate contemplate nell'art. 23 dell'allegato Statuto al quale si fa pieno riferimento in merito; viene all'uopo fin d'ora determinata in € 50,00 la quota minima associativa, composta in parte del costo della tessere FIPSAS, di cui all'art. 14, lettera g), dell'allegato Statuto per il corrente esercizio sociale. I soci minorenni saranno dovuti al pagamento della sola tessera FIPSAS nella misura stabilita dalla federazione.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016
I costituenti conferiscono mandato al presidente alla registrazione del presente atto e all'espletamento di ulteriori adempimenti necessari. Le spese del presente atto, annesse e indipendenti si convengono ad esclusivo carico dei soci fondatori.
Il Presidente pro-tempore dell'associazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso la Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività Subacquee; ai soli effetti di cui sopra il Presidente pro-tempore viene autorizzato ad apporre al presente atto ed allo Statuto allegato tutte le modificazioni ed aggiunte che dovessero venire richieste dalle competenti autorità.
STATUTO
Art. 1 - Denominazione e Sede
E' costituita l'associazione sportiva denominata "IschiaFishing Associazione Sportiva Dilettantistica
L'Associazione ha sede in Forio in via Francesco regine 23 , non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili
Art. 2 - Finalità e scopi
L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva della pesca sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato, della nautica e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia ed avviare attività di tutela del territorio e del mare e promozione del territorio al fine di incentivare anche l'attività turistica attraverso campagne di sensibilizzazione ed eventi pubblici. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S. e non solo ed anche in collaborazione con altre associazioni. L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest'ultima. L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi. L'Associazione si propone di assumere e gestire anche per conto o su delega sello Stato o di Enti pubblici servizi di interesse generale relativi alla navigazione e al diporto e di poter gestire nell'interesse e a favore di tutti i soci specchi d'acqua destinati all'ormeggio. L'Associazione si propone di collaborare con le Pubbliche Amministrazioni e le autorità competenti per la soluzione dei problemi connessi al turismo nautico nell'isola d'Ischia, alla costituzione e alla conduzione di impianti di rimessaggio, di attrezzature per assicurare i servizi per la sicurezza e il ristoro e il successivo ristoro dei naviganti da diporto e per la pesca sportiva.
Art. 3 - Durata L'Associazione avrà durata illimitata.
Art. 4 - Domanda di ammissione
- Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
- Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda.
- L'ammissione è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
- assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
- Il Consiglio direttivo decide, inappellabilmente, in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di assegnare a persone meritevoli la carica di Socio Onorario. Il Socio Onorario è esente dal pagamento della quota sociale e può partecipare all'assemblea ma non ha diritto di voto.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci
- Ogni socio è uguale all'altro
- Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto
- Il socio minorenne partecipa alle assemblee senza diritto di voto. Se accompagnato da un genitore o da chi ne fa le feci costui può parlare per suo conto del minorenne.
- La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
- I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.
Art. 6 - Decadenza dei soci
- I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale che dovrà essere regolata entro il 31 dicembre e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
- Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
- L'associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 - Organi dell'Associazione
- Gli organi sociali sono: L'assemblea; Il Presidente; Il Consiglio direttivo; Revisori dei Conti e Probiviri.
Art. 8 - Assemblea
- L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
- L'assemblea, per deliberare su bilancio e scioglimento dell'associazione ha bisogno dell'approvazione insindacabile o in caso contrario del veto dei soci fondatori
Art. 9 - Compiti dell'assemblea
- La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
- L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
- L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti. L'elezione dei componenti dei probiviri e dei revisori dei conti.
- Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo modalità ed i termini di cui all'art. 11:
- Approvare eventuali modifiche statutarie e regolamentari (art. 13);
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 28.
- L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 10 - Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota sociale. Il socio ha diritto a un voto
- Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 11 - Convocazione
- La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l'ordine del giorno.
- In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa o con ogni altro mezzo di comunicazione ( telefono, fax, mail, posta raccomandata ecc ) almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
Art. 12 - Validità assembleare
- Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
- Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da sette eletti dall'assemblea tra i soci che intendono candidarsi alla carica e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
- Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
- Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
Art. 14 - Compiti del Consiglio direttivo
- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- adottare i provvedimenti di radiazione;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto.
Art. 15 - Convocazione Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.
Art. 16 - Dimissioni
- Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dal primo dei non eletti a seguire. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.
- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
- Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.
Art. 17 - Il Presidente
- Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
- Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
- Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
- Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Il Vice Presidente
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Art. 19 - Il Segretario
- Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 20 - Incompatibilità ed esclusioni
- Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
- Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.
Art. 21 - Anno sociale
- L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario
- Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
- Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
Art. 23 - Patrimonio ed entrate
- I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
- Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
- In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
Art. 24 - Sezioni
- L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 25 - Trasformazione
- L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.
Art. 26 - Modifiche statuto
- Le eventuali modifiche del presente statuto, anche nel caso in cui vengano richiesta dagli organi competenti, potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei soci.
Art. 27 - Scioglimento
- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non vi è espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Forio li 17 gennaio 2016
Regolamento interno della società sportiva ASD IschiaFishing
Il presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte integrante dello Statuto Societario. Il Consiglio Direttivo, nel presentare questo Regolamento Interno, si auspica che il discorso propositivo e collaborativo venga recepito positivamente da tutti i soci onde evitare disagi e tensioni di qualsiasi natura e forma.
Articolo 1 IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
Articolo 2 IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 3 IL SEGRETARIO
Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare:
- provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci; - disbriga le pratiche burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee; - è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.
Articolo 4
Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.
Articolo 5 IL TESORIERE
Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite, della cassa nonché la contabilità e i rendiconti.
Art 6 I CONSIGLIERI
I Consiglieri sono parte integrante del direttivo, partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto su tutto quello che riguarda la società all'interno delle riunioni del direttivo.
Non hanno potere decisionale al di fuori di queste riunioni se non delegate dal presidente.
Art 7 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO
Riconosce tutti i membri tesserati che compongono l'associazione (dirigenti, tecnici e atleti) con i quali attiva una comunicazione chiara attraverso una precisa informazione - si impegna a far rispettare tutti i regolamenti Federali compreso quello dell'antidoping. Discerne le strategie, i programmi annuali dell'attività, le gare provinciali e nazionali e li sottopone all'attenzione di tutte le componenti della società - studia e favorisce l'iniziativa per la promozione la divulgazione della specialità in tutte le sue categorie - persegue, in collaborazione con gli organi Federali, le finalità etico - sportive con riunioni, incontri sui temi specifici e giornate di studio attinenti la pratica sportiva svolta e la tutela del mare e ambientale in genere - ha facoltà di redigere e modificare lo statuto e il suo regolamento interno secondo le norme statutarie - amministra i fondi sociali - affida ruoli di gestione settoriale ai singoli soci - delibera sulle domande di ammissione dei soci - redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea - fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum come da Statuto societario - redige il Regolamento Interno relativo al l'attività sociale - adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari - attua le finalità previste nello statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci - si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri, senza formalità. I soci che fanno parte del consiglio direttivo non posso ricoprire la carica ne di revisore dei conti ne di probiviro
Articolo 8
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta che lo si ritiene necessario. Ad esso partecipano: - i membri del Consiglio stesso; - e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione. Le persone estranee all'Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni. La convocazione può essere fatta per atto scritto tramite raccomandata, verbale, telefonicamente, sms, e-mail .
Articolo 9
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario. Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vice Presidente.
Articolo 10
Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.
Articolo 11
Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio direttivo. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti.
Articolo 11
I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.
Articolo 12
La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente). Le decisioni vengono prese mediante: - votazione per alzata di mano; - o per scrutinio segreto.
Articolo 13
Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.
Articolo 14
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo.
Articolo 15 ASSEMBLEA ORDINARIA
Nei casi di voto segreto, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.
Articolo 16
Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento che deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea. L'eventuale candidatura per l'elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
Al momento della registrazione dell'Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per l'elezione alle cariche sociali.
Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell'Assemblea.
Articolo 17 RESPONSABILI DI SETTORE
Ai responsabili è affidato il compito di: -agire direttamente sugli atleti - riconoscere tutti gli atleti che compongono la squadra e con essi attivare una comunicazione chiara attraverso una precisa informazione - valutare spostamenti o sostituzioni degli stessi in caso di competizioni previo consenso del direttivo - intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti negativi nell'ambito sportivo -impegnarsi a far rispettare tutti i regolamenti Federali compreso quello dell'antidoping - promuovere ordine e disciplina ed incentivare un coinvolgimento propositivo nel team
- discernere le strategie, i programmi annuali dell'attività attenendosi alle proprie competenze e sottoporli all'attenzione di tutte le componenti della società
Articolo 18 REVISORI DEI CONTI
La revisione dei conti dell'Associazione è curata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente, da due membri effettivi e da un supplente, tutti eletti dall'Assemblea tra i Soci con qualifiche idonee allo scopo e al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. L'elezione del presidente dei revisori dei conti avviene a mezzo votazione in seno ai tre componenti del collegio. L'elezione del Collegio dei Revisori Dei Conti avverrà entro e non oltre dodici mesi dalla costituzione. I compiti dei revisori sono inerenti alla la revisione legale dei conti, e in particolare, tali soggetti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Articolo 19 PROVIBIRI
Organo che assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale.
La carica di Provibiri verrà ricoperta da n° 3 soci eletti dall'assemblea dei soci. L'elezione del presidente dei Probiviri avviene a mezzo votazione in seno ai tre componenti del collegio. L'elezione dei Probiviri avverrà entro e non oltre dodici mesi dalla costituzione.
L'intervento dei probiviri può essere richiesto a sua difesa entro quindici giorni dalla sanzione, dal socio che l'ha subita, a mezzo richiesta scritta con numero di protocollo dell'associazione o a mezzo raccomandata ed avrà diritto di udienza entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In seguito all'udienza i probiviri esprimeranno la loro opinione per iscritto e la comunicheranno al Direttivo ed al socio che ha richiesto il loro intervento.